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Subentrare nella proprietà di un ascensore già esistente.
Agevolazioni fiscali

Subentrare nella proprietà di un ascensore già esistente.

Prerogative normative e fiscali di accesso.

Un ascensore costruito e installato contemporaneamente all’edificio è considerato di proprietà comune di tutti i condòmini, e le relative spese di manutenzione sono ripartite secondo quanto stabilito dall’art. 1124 del codice civile.

Tuttavia, la legge non impedisce ad uno o più condòmini di installare un ascensore a proprie spese in un condominio che ne è privo. In questo caso l’ascensore non diventerà di proprietà comune di tutti i condòmini, ma sarà di proprietà esclusiva di coloro che hanno sostenuto le spese di installazione.

L’installazione di un ascensore può infatti provocare dissensi tra i condòmini, a causa dei costi elevati e dei diversi interessi ma essendo l’ascensore un impianto suscettibile di utilizzazione separata, si applica la disciplina dell’art. 1121 c.c. per le innovazioni gravose, esonerando da qualsiasi contributo i condòmini non interessati a sostenere la spesa, escludendoli dall’utilizzo dell’impianto.

Rimane comunque il diritto per questi ultimi di partecipare in qualsiasi momento ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera, diventando così comproprietari a tutti gli effetti dell’ascensore, a seguito del versamento di una quota di denaro.

La quota deve essere calcolata in modo che non vi siano differenze di esborso economico tra i condòmini che hanno sostenuto integralmente l’installazione e coloro che subentrano successivamente.

In sostanza, i condòmini subentranti devono pagare il valore effettivo della quota di comproprietà dell’ascensore, aggiornato al momento del subentro, al netto delle detrazioni e delle agevolazioni godute dal convenuto e del deprezzamento dell’impianto per la vita trascorsa, per evitare indebiti arricchimenti a danno dei condòmini che hanno inizialmente sostenuto le spese.

In conclusione, anche in assenza di un accordo tra i condòmini o di una specifica deliberazione condominiale, i condòmini che hanno sostenuto inizialmente le spese per l’installazione dell’ascensore non possono impedire agli altri condòmini di diventare successivamente comproprietari dell’impianto e di utilizzarlo, previo pagamento del contributo dovuto.

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